LEGGE FONDAMENTALE
(GRUNDGESETZ)
DELLA REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
(23 maggio 1949)
APPENDICE
ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE DI WEIMAR
dell’11 agosto 1919 relativi ai rapporti tra lo Stato e la Chiesa
(cfr. articolo 140 della Legge fondamentale di Bonn del 23 maggio 1949)
Art. 136. – I diritti e i doveri civili e politici non sono limitati dall’esercizio della libertà religiosa, ne ad esso sono condizionati.
Il godimento dei diritti civili e politici, nonché l’accesso agli uffici pubblici sono indipendenti dalla confessione religiosa.
Nessuno può essere obbligato a rendere manifeste le proprie convinzioni religiose. Le autorità hanno il diritto d’informarsi circa l’appartenenza ad una comunità religiosa solo se ad essa siano collegati diritti o doveri, o se ciò sia richiesto dalle esigenze di rilevazioni statistiche disposte con legge.
