LEGGE FONDAMENTALE
(GRUNDGESETZ)
DELLA REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
(23 maggio 1949)
VII. LA LEGISLAZIONE FEDERALE
Art 70. – (I) I Länder hanno il diritto di legiferare nella misura in cui la presente Legge fondamentale non riservi al Bund competenze Legislative.
(II) La delimitazione delle competenze tra il Bund e i Länder è regolata dalle disposizioni della presente Legge fondamentale in materia di legislazione esclusiva e di legislazione concorrente.
Art. 71. – Nell’ambito della legislazione esclusiva del Bund i Länder hanno competenza legislativa fino a quando e nella misura in cui vi siano espressamente autorizzati da una legge federale.
Art. 72. – (I) Nell’ambito della legislazione concorrente, i Länder hanno competenza legislativa solo quando e nella misura in cui il Bund non faccia uso del suo diritto di legiferare.
(0) Il Bund ha in questo ambito il potere di legiferare nel caso sussista la necessità di una regolazione legislativa federale se:
1) una questione non può essere efficacemente regolata dalla legislazione dei singoli Länder, o

